Con Sentenza n. 3606
del 21 novembre 2013 del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro - si conclama il
diritto dei lavoratori della Formazione Professionale regolarmente iscritti
all’Albo, di cui all’art. 14 della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, di
mantenere la loro continuità occupazionale e retributiva. Il personale de quo
deve avere le caratteristiche di cui alla Circolare Assessoriale n. 1 del 15
maggio 2013 e incluso nell’Albo pubblicato, in una prima stesura, con D.A. n.
38/GAB del 11 ottobre 2013.
La pronuncia sostiene
che la legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993 è operativa ed il suo ambito
di applicazione pone un preciso obbligo in capo all’Amministrazione Regionale.
Di quanto premesso, vi è stata la necessità, apparentemente pleonastica, di una
pronuncia dell’A.G., in quanto il Governo Regionale Lombardo (Lombardo,
Centorrino ed Albert) ha ignorato gli effetti della legge regionale, disponendo
all’uopo che gli enti di formazione potessero licenziare e che nessun obbligo
potesse essere attribuito in capo all’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed
alla Formazione Professionale. La voluntas
legis, inoltre, è stata trattata con superficialità anche da certe OO.SS.
dei lavoratori e da enti di formazione, che con dolo in alcuni casi hanno
usufruito di finanziamenti delle attività formative e dei contributi della
Cassa integrazione in deroga, contemporaneamente: una vera operazione economica
a danno dei lavoratori con la partecipazione di tutti i soggetti interessati,
tutti tranne noi.
Lo Snals Confsal
settore formazione professionale non ha condiviso questo processo di mobilità,
contestando le procedure di cui alla legge nazionale n. 223/91 con l’accesso ai
benefici di cui alla legge n. 2/2009 (CIGD). Purtroppo però tutti gli enti di
formazione, anziché proporre di accedere agli strumenti di mobilità regionale
maggiormente garantisti per i lavoratori (l.r. n. 25/93 e C.A. n. 10/94), hanno
avviato processi normativi che hanno determinato illegittimi licenziamenti e
permanenza dello stato di sospensione contrattuale, sine die, del personale.
A nulla è valsa
l’opposizione dell’unico sindacato firmatario di CCNL Snals Confsal, tutte le
altre sigle sindacali hanno condiviso processi e verbali, intimando ai nostri
rappresentanti di accettare le procedure, oppure di non partecipare ai tavoli e
non seguire i “processi di comodo”, denegando tutela sindacale ai propri
iscritti. Ciò ha determinato un dibattito interno allo Snals Confsal ed
all’esterno di esso molto fervido, in cui il Coordinamento Regionale prima di
Catania e poi di Caltanissetta hanno dato mandato al Coordinatore Regionale,
Giuseppe Milazzo, di rivendicare le tutele della Circolare Assessoriale n.
10/94 con processi di mobilità in applicazione della legge regionale n. 25/93 e
dell’Allegato 12 del CCNL 2011-2013.
Nelle nostre
rivendicazioni e piattaforme compare vieppiù, all’uopo, la necessità di
pubblicare l’Albo degli operatori della formazione professionale in GURS per
indicare l’unico alveo di applicazione della legge e per censire il personale
della formazione professionale sia numericamente, sia per le professionalità
disponibili. Attraverso un processo di interlocuzione con l’Amministrazione
Regionale si è pervenuti prima alla nota n. 27703 del 24 aprile 2013, la quale
esprime manifesta direttiva agli Organismi Formativi di applicare la Circolare
Assessoriale n. 10/94 secondo i processi di mobilità regionali. Poi fu emanata
la Circolare Assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013, in cui l’Assessore Scilabra
emana un indirizzo politico per il Dirigente Generale di aggiornare l’Albo
degli operatori della formazione professionale. Infine l’11 ottobre 2013 con il
n. 38/GAB viene pubblicato, nel sito dell’Assessorato, l’Albo aggiornato che è
composto di 8.339 unità. Tanti i soggetti contrari all’Albo per continuare a
moltiplicare le assunzioni e dividere i nostri stipendi per due, tre e quattro,
chiedendo poi all’Amministrazione Regionale integrazioni economiche
all’infinito. Questi comportamenti sono stati denunciati dai rappresentanti
dello Snals Confsal e di alcuni sindacati autonomi all’Amministrazione
Regionale, che ne ha tratto le giuste contromisure.
Oggi lo Snals Confsal esulta
davanti alla pronuncia del Tribunale del Lavoro di Palermo per avere posto
chiarezza e dato ragione ai diritti dei lavoratori della formazione
professionale contro coloro che continuano a mortificare il nostro lavoro ed a
trattarci come merce di scambio per i loro affari poco leciti sui quali sta già
indagando la magistratura.
In conclusione
riteniamo che bisogna dare effetto immediato e risarcitorio al personale che
ingiustamente è rimasto privo di incarico e di retribuzione per troppo tempo. Bisogna,
all’uopo, ricollocare immediatamente il personale e dare copertura al fondo di
garanzia per completare il sostegno economico per l’intero diritto maturato
(non per il 7%) dal personale.