sabato 30 novembre 2013

Lo Snals Confsal chiede che la legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993 deve essere applicata immediatamente: "CONTINUITA' OCCUPAZIONALE E RETRIBUTIVA DEI LAVORATORI"

Con Sentenza n. 3606 del 21 novembre 2013 del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro - si conclama il diritto dei lavoratori della Formazione Professionale regolarmente iscritti all’Albo, di cui all’art. 14 della legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, di mantenere la loro continuità occupazionale e retributiva. Il personale de quo deve avere le caratteristiche di cui alla Circolare Assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013 e incluso nell’Albo pubblicato, in una prima stesura, con D.A. n. 38/GAB del 11 ottobre 2013.
La pronuncia sostiene che la legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993 è operativa ed il suo ambito di applicazione pone un preciso obbligo in capo all’Amministrazione Regionale. Di quanto premesso, vi è stata la necessità, apparentemente pleonastica, di una pronuncia dell’A.G., in quanto il Governo Regionale Lombardo (Lombardo, Centorrino ed Albert) ha ignorato gli effetti della legge regionale, disponendo all’uopo che gli enti di formazione potessero licenziare e che nessun obbligo potesse essere attribuito in capo all’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed alla Formazione Professionale. La voluntas legis, inoltre, è stata trattata con superficialità anche da certe OO.SS. dei lavoratori e da enti di formazione, che con dolo in alcuni casi hanno usufruito di finanziamenti delle attività formative e dei contributi della Cassa integrazione in deroga, contemporaneamente: una vera operazione economica a danno dei lavoratori con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, tutti tranne noi.
Lo Snals Confsal settore formazione professionale non ha condiviso questo processo di mobilità, contestando le procedure di cui alla legge nazionale n. 223/91 con l’accesso ai benefici di cui alla legge n. 2/2009 (CIGD). Purtroppo però tutti gli enti di formazione, anziché proporre di accedere agli strumenti di mobilità regionale maggiormente garantisti per i lavoratori (l.r. n. 25/93 e C.A. n. 10/94), hanno avviato processi normativi che hanno determinato illegittimi licenziamenti e permanenza dello stato di sospensione contrattuale, sine die, del personale.
A nulla è valsa l’opposizione dell’unico sindacato firmatario di CCNL Snals Confsal, tutte le altre sigle sindacali hanno condiviso processi e verbali, intimando ai nostri rappresentanti di accettare le procedure, oppure di non partecipare ai tavoli e non seguire i “processi di comodo”, denegando tutela sindacale ai propri iscritti. Ciò ha determinato un dibattito interno allo Snals Confsal ed all’esterno di esso molto fervido, in cui il Coordinamento Regionale prima di Catania e poi di Caltanissetta hanno dato mandato al Coordinatore Regionale, Giuseppe Milazzo, di rivendicare le tutele della Circolare Assessoriale n. 10/94 con processi di mobilità in applicazione della legge regionale n. 25/93 e dell’Allegato 12 del CCNL 2011-2013.
Nelle nostre rivendicazioni e piattaforme compare vieppiù, all’uopo, la necessità di pubblicare l’Albo degli operatori della formazione professionale in GURS per indicare l’unico alveo di applicazione della legge e per censire il personale della formazione professionale sia numericamente, sia per le professionalità disponibili. Attraverso un processo di interlocuzione con l’Amministrazione Regionale si è pervenuti prima alla nota n. 27703 del 24 aprile 2013, la quale esprime manifesta direttiva agli Organismi Formativi di applicare la Circolare Assessoriale n. 10/94 secondo i processi di mobilità regionali. Poi fu emanata la Circolare Assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013, in cui l’Assessore Scilabra emana un indirizzo politico per il Dirigente Generale di aggiornare l’Albo degli operatori della formazione professionale. Infine l’11 ottobre 2013 con il n. 38/GAB viene pubblicato, nel sito dell’Assessorato, l’Albo aggiornato che è composto di 8.339 unità. Tanti i soggetti contrari all’Albo per continuare a moltiplicare le assunzioni e dividere i nostri stipendi per due, tre e quattro, chiedendo poi all’Amministrazione Regionale integrazioni economiche all’infinito. Questi comportamenti sono stati denunciati dai rappresentanti dello Snals Confsal e di alcuni sindacati autonomi all’Amministrazione Regionale, che ne ha tratto le giuste contromisure.
Oggi lo Snals Confsal esulta davanti alla pronuncia del Tribunale del Lavoro di Palermo per avere posto chiarezza e dato ragione ai diritti dei lavoratori della formazione professionale contro coloro che continuano a mortificare il nostro lavoro ed a trattarci come merce di scambio per i loro affari poco leciti sui quali sta già indagando la magistratura.
In conclusione riteniamo che bisogna dare effetto immediato e risarcitorio al personale che ingiustamente è rimasto privo di incarico e di retribuzione per troppo tempo. Bisogna, all’uopo, ricollocare immediatamente il personale e dare copertura al fondo di garanzia per completare il sostegno economico per l’intero diritto maturato (non per il 7%) dal personale.


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